OBBLIGO DI ASSEVERAZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA

 

Un decreto ministeriale del marzo 2017 ha determinato l’obbligo di asseverazione da parte di un’associazione di categoria dei contratti di locazione a canone concordato sottoscritti dall’entrata in vigore del decreto, pena la perdita delle agevolazioni fiscali previste per questa tipologia contrattuale.

Il contratto a canone concordato, disciplinato dalla legge sulle locazioni n. 431 del 1998, deve necessariamente rispettare quanto stabilito dall’Accordo territoriale con le Organizzazione degli inquilini e le Organizzazioni della Proprietà.

Il canone mensile dovrà essere determinato in una fascia tra un minimo ed un massimo oltre il quale non è consentito andare onde evitare l’illeicità del contratto e andranno contemplate nel contratto le condizioni previste dagli accordi tra associazioni di categoria e le varie Organizzazioni di categoria.

La durata minima di un contratto a canone concordato è di tre anni, con rinnovo di ulteriori due anni, con la possibilità di una durata superiore che favorisce la richiesta di un canone superiore.

E’obbligatorio compilare una scheda di determinazione del canone secondo i parametri stabiliti dal Comune di appartenenza e la stessa, così come il contratto di locazione, andrà timbrata e quindi asseverata da una delle Associazioni di categoria preposte dopodichè sarà richiesta la registrazione all’Agenzia delle Entrate.

La scelta di un contratto a canone concordato accompagnato dall’opzione della cedolare secca, ad oggi, salvo modifiche delle nuove manovre finanziarie governative, incide sull’imponibile per un 10% annuo, certamente un grosso risparmio rispetto alla scelta di un contratto a canone libero.

 

 

 

 

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