DIRITTI E DOVERI DELL’USUFRUTTUARIO DI UN IMMOBILE

 

L’usufrutto è un diritto reale di godimento che garantisce ad un soggetto il diritto di utilizzare e godere di un bene di proprietà di un altro soggetto, il cosiddetto nudo proprietario.

La legge prevede che l’usufrutto venga costituito solo in virtù di un contatto in forma scritta davanti ad un Notaio, di un testamento o di un acquisto per usucapione.

La sua durata non può andare oltre la vita dell’usufruttuario se attribuito ad una persona fisica, non oltre i trent’anni se attribuito ad una persona giuridica. L’usufruttuario ha la facoltà di cedere il suo diritto a terzi, salvo divieto espresso nell’atto costitutivo del diritto e tenendo conto che la sua durata rimarrà invariata.

L’ usufruttuario ha diritto al possesso del bene e può godere dei suoi frutti, ma non può variarne la destinazione economica.

All’usufruttuario è consentito locare il bene ad uso abitativo o commerciale (a seconda della categoria catastale che qualifica l’immobile) traendone i benefici dei canoni oltre alla possibilità di costituire ipoteca sul diritto di usufrutto (ma non sull’immobile).

L’usufruttuario dovrà aver cura del bene adoperando, come previsto dal codice civile, la diligenza del buon padre di famiglia, deve sostenere tutte le spese relative alla ordinaria manutenzione e su di lui graveranno le imposte sui redditi, ma non quelle concernenti le imposte sull’immobile, che saranno in capo al nudo proprietario.

Qualora l’immobile sia parte di un condominio, l’usufruttuario può partecipare all’assemblea nel caso sia stata indetta per la delibera di opere di manutenzione ordinaria dello stabile o per interventi che riguardano il godimento del bene.

Il diritto di usufrutto non si eredita, nell’ordinamento giuridico non è previsto che vada in successione.

 

 

 

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